Attività - Studio Legale

Vai ai contenuti

Menu principale:


Differenze tra diritto privato e diritto civile

Il diritto privato e di diritto civile, si contrappongono al “diritto pubblico”,  che regola il funzionamento dello Stato, e sembrano essere molto simili.
Esistono tra loro dei punti di contatto, però ci sono anche delle differenze.
Quando si parla di legge, non si intende esclusivamente quella approvata dal Parlamento nel corso della legislatura, ma s’intendono le norme in vigore in un determinato periodo, sia quelle di “ultima generazione” sia quelle del passato.
Queste norme spesso risalgono a periodi molto remoti. Il codice civile è stato emanato con un Regio Decreto del 1942. Nonostante siano trascorsi molti anni, diverse norme contenute nel testo normativo, risalgono a un’epoca lontana.
Le leggi sono generali e astratte, non regolano ipotesi concrete, ma cercano di essere il più generiche possibili, in modo da essere applicabili anche a contesti che nel corso del tempo sono cambiati.
Spesso le norme vengono modificate e, in alcuni casi, le disposizioni si vanno a sostituire a quelle vecchie del codice civile, mentre in altri restano separate dal codice civile costituendo testi autonomi.
Quando si parla di ordinamento giuridico s’intende l’insieme delle norme emanate dallo Stato e che sono attualmente in vigore, indipendentemente dall'epoca nella quale sono state approvate.
Nell'ordinamento giuridico si fa la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, che è la principale e più importante ripartizione che ci sia tra le norme giuridiche.
Quando si parla di diritto pubblico si parla delle norme che regolano il funzionamento dello Stato, dei suoi organi, delle sue promanazioni, come gli enti pubblici e le amministrazioni, gli enti locali, come Comuni, Regioni e Province, e dei rapporti tra cittadini e Stato.
Nel diritto pubblico rientrano il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto degli enti locali, il diritto costituzionale, il diritto tributario, che regola il pagamento delle tasse, il diritto penale.
I processi penali vengono intentati dallo Stato nei confronti dei cittadini e non vedono contrapposti i
cittadini tra loro come nelle controversie di diritto civile.

Quando si parla di diritto privato si parla delle norme che regolano i rapporti tra privati cittadini oppure tra cittadini ed enti pubblici quando questi non esercitano il loro potere di comando. Ne costituiscono un esempio i rapporti di lavoro e i risarcimenti dei danni per attività illecite della pubblica amministrazione.
Nell'ambito del diritto privato, per comodità, si adottano molte distinzioni tra le varie branche del diritto. Tra queste le più importanti sono il diritto commerciale, che regola il commercio, le aziende e le società, il diritto del lavoro e il diritto civile.
Il diritto civile rappresenta una parte del diritto privato che sta in un rapporto di generale/speciale.
Il diritto civile si inserisce nell'ambito del diritto privato e regola i rapporti che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà di contratti, di successione ereditaria.
Se il diritto civile è esclusivamente diritto privato, il diritto privato non contiene esclusivamente il diritto civile, ma anche altri rami del diritto, come il diritto commerciale.
Gran parte del diritto privato è contenuta nel codice civile e ci sono molte norme che disciplinano i rapporti tra i cittadini che sono contenute in leggi distinte dal codice.
Si tratta delle cosiddette leggi complementari, chiamate in questo modo perché completano la disciplina del codice regolando alcune materie in esso non considerate, oppure regolano in modo più compiuto alcune questioni per le quali il codice fornisce una disciplina unica.

Da un punto di vista giuridico formale, il Diritto Penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Il reato, la pena e le misure di sicurezza sono le basi attorno a cui ruota il diritto penale moderno.

Cenni storici
Il moderno diritto penale occidentale trova le sue fondamenta politiche e culturali per gran parte nel periodo dell'illuminismo del 1700. Sino al periodo precedente il XVIII secolo non vi è una codificazione certa dei reati, delle sanzioni e della disciplina processuale. Spesso il potere esecutivo, il potere ecclesiastico e quello giudiziario si sovrappongono (ad es.: il monarca spesso commina direttamente la pena, scavalcando il potere giudiziario; la distinzione tra "peccato" e "crimine", su forti pressioni moralistiche della Chiesa Cattolica, diviene incerta). Le sanzioni sono spesso degradanti per la dignità umana, prevedendo la tortura, la condanna a morte, le sevizie. Non vi è equilibrio tra il potere dell'accusa e quello della difesa, non di rado totalmente assente. La funzione della pena è quella di trasformare la vendetta privata in vendetta pubblica.

Il pensiero illuministico, con filosofi come Voltaire, Montesquieu, Beccaria, Pagano, Feuerbach ha dato quella spinta di necessaria evoluzione al diritto penale, iniziando a ragionare sulla proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, sulla importanza della laicità dello stato, sulla prevenzione dei reati. Emerge allora l'importanza del principio di legalità, per cui non si può comminare una pena se non in forza di una legge emanata dall'autorità preposta. Si inizia a sentire come necessario limitare la discrezionalità del magistrato alla stretta applicazione della legge, riducendo il campo interpretativo del giudice. Si avvia il processo di laicizzazione dello stato, dovendosi distinguere in maniera netta la morale e la religione dal diritto. Si comincia a speculare sull'umanità della pena inflitta, che necessariamente deve essere commisurata al reato commesso.

Reato
Non si può dire semplicemente che un reato sia una qualsiasi “violazione della legge”, perché il diritto penale si occupa tradizionalmente di tutelare i beni giuridici contro specifiche forme di aggressione al bene e non tutte. Non è neanche sufficiente definire i reati come “quei fatti puniti con la privazione della libertà personale”, poiché non sempre la violazione del precetto penale comporta limitazione della libertà individuale.
Si definisce reato ogni fatto umano a cui la legge commina delle sanzioni penali.
In base all'articolo 17 c.p. il criterio formale per identificare i reati è in base alla pena: l'arresto e l'ammenda sono le pene previste per le Contravvenzioni, l'ergastolo, la reclusione, la multa sono le pene previste per i Delitti. I reati sono puniti con sanzioni che possono variare da un minimo ad un massimo, secondo le disposizioni del codice penale. In dottrina, per sistematicità, si è soliti scomporre il reato in base a tre fattori:
Il fatto tipico
L'antigiuridicità
La colpevolezza
Le categorie in cui vengono suddivisi i reati in ambito dottrinale, conseguentemente alle differenze che emergono nei tre fattori su citati, sono:
reato commissivo doloso
reato commissivo colposo
reato omissivo proprio (mera omissione) o improprio (commissione attraverso omissione).

Principi cardine del reato
Nel nostro diritto penale costituzionalmente orientato tre sono i principi cardine del reato:
1) il principio di materialità: è necessario un comportamento esterno del soggetto
2) il principio di necessaria lesività o offensività: tale comportamento deve ledere o mettere in pericolo un bene giuridicamente protetto
3) il principio di colpevolezza (art. 27 c. 1 Cost.): il comportamento deve essere riconducibile in maniera univoca al soggetto attivo del reato

Pena
La pena è la sanzione penale derivante dalla commissione del fatto umano penalmente rilevante. Essa può agire sia sul piano patrimoniale del soggetto sia sulla limitazione delle sue libertà personali.
Può essere intesa come retribuzione, come prevenzione generale (nel codice Rocco interamente affidata alla pena) o prevenzione speciale (nel codice Rocco interamente affidata alle misure di sicurezza).
La pena ha “carattere infamante”. L'intero procedimento penale ha una sua pubblicità e un riscontro (che mancano alle sanzioni amministrative). La sentenza di condanna è pubblicata in un casellario giudiziario.

La commisurazione della pena
Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale nell'applicare la pena (art. 132 c.p.), dovrà tener conto del reato nel caso concreto (criterio oggettivo, art. 133 c. 1 c.p.) e dell'autore dell'illecito (criterio soggettivo, art. 133 c.2 c.p.)

Le pene in senso stretto
Delitti
Puniti con:
Ergastolo: Limitazione perpetua della libertà.
Multa: Pena pecuniaria.
Reclusione: Pena privativa della libertà personale.
Contravvenzioni
Punite con:
Arresto: pena privativa della libertà personale.
Ammenda: pena pecuniaria



 

Lo studio Legale è composto da un team di avvocati professionisti che svolge con determinazione e passione il proprio lavoro. Ogni Avvocato si occupa specificatamente di alcune materie, al fine di fornire un’assistenza quanto più possibile, puntuale, precisa e accurata, forte anche di un rigoroso e periodico aggiornamento professionale nei settori preferiti. Gli avvocati dello Studio Legale Iannacci svolgono la loro attività professionale oltre che a Roma, dove ha la sua sede principale, su tutto il territorio nazionale avvalendosi del supporto di numerosi Studi Legali fiduciari collocati in tutta Italia.

Studio legale Iannacci
Roma - Via Luigi Rizzo 35
Tel./Fax.0639735674
info@studiolegaleiannacci.it
Torna ai contenuti | Torna al menu